IMMIGRAZIONE
Diritto&Psiche si propone di salvaguardare i diritti e gli interessi dei cittadini stranieri svolgendo le seguenti attività:
- Consulenza e assistenza in merito alle condizioni di accesso al territorio italiano degli stranieri;
- Assistenza nell’ambito della permanenza dello straniero in Italia: visti, permessi di soggiorno per studio o lavoro, permessi di soggiorno CE di lungo periodo, cittadinanza;
- Assistenza per il ricongiungimento familiare e/o coesione familiare;
- Assistenza e tutela dei cittadini di paesi terzi o apolidi con lo status di rifugiati o richiedenti asilo sia adulti che minori;
- Promozione di ricorsi contro il rigetto di asilo;
- Promozione ricorsi contro espulsioni, rigetto di permesso di soggiorno e/o richiesta di cittadinanza;
- Interventi psicologici (sostegno psicologico, psicoterapia, EMDR) per le persone rifugiate e richiedenti asilo affinché le stesse possano affrontare le eventuali difficoltà legate all’inserimento in un nuovo Paese e raggiungere un buon adattamento socio-culturale, acquisendo uno stato di maggior benessere fisico, psichico e sociale;
- Sostegno psicologico per le persone rifugiate e richiedenti asilo per individuare un percorso di orientamento professionale da cui emergano le competenze e le possibilità individuali;
- Interventi psicosociali e psicologici (sostegno psicologico, psicoterapia, EMDR) rivolti a minori rifugiati e richiedenti asilo.
APPROFONDIMENTI
IL PERMESSO DI SOGGIORNO
La legge prevede diversi strumenti di controllo dell’immigrazione: il controllo dell’ammissione dello straniero in Italia (e quindi nello spazio Schengen) che viene compiuto prima del rilascio del visto di ingresso (quando è richiesto) e poi al momento del passaggio alla frontiera.
La permanenza in Italia dello straniero è consentita solamente a seguito di una valutazione dell’ autorità di pubblica sicurezza che si conclude con il rilascio del permesso di soggiorno (fatta eccezione per i casi di permanenza inferiore a 3 mesi per motivi di turismo, affari, studio, visita per cui vi è solo l’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale).
Il permesso di soggiorno è il titolo che consente agli stranieri di soggiornare in Italia per una durata e per un motivo che, di solito, sono collegati a quelli del visto d’ingresso.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e non può comunque superare:
- a) 3 mesi per visite, affari e turismo;
- b) 9 mesi per lavoro stagionale;
- c) 1 anno per frequenza per corso di studio o formazione professionale;
- d) 2 anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per ricongiungimenti familiari.
Lo straniero che sia titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da uno dei Paesi che applicano la Convenzione Schengen può soggiornare in Italia senza dover richiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Sussiste comunque anche per il medesimo l’obbligo di dichiarare la sua presenza entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente per provincia di residenza almeno 60 giorni prima della scadenza, per la verifica delle condizioni previste.
Lo straniero extracomunitario che si trovi regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido, nei casi previsti dall’ordinamento, può convertire il permesso di soggiorno di cui è in possesso in un’altra tipologia di permesso purché quello posseduto sia in corso di validità e vi siano le quote di ingresso previste dal decreto flussi.
La domanda di conversione deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per ottenere il nulla osta e poi alla Questura.
A mero titolo esemplificativo il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo, quello stagionale in permesso di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno.
Diritto & Psiche segue il cliente in tutto l’iter necessario sia per l’acquisizione che per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, garantendo al medesimo la possibilità attraverso una consulenza legale adeguata di risolvere le diverse questioni burocratiche o amministrative che di volta in volta si possono creare.
IL RICONGIUNGIMENTO E LA COESIONE FAMILIARE
Lo straniero che sia regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento per i seguenti familiari:
-coniuge non legalmente separato di età non inferiore a 18 anni;
-figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente abbia espresso il suo consenso;
-figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
-genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni , qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per motivi di salute.
Lo straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare deve dimostrare di disporre di questi requisiti:
-la disponibilità di un alloggio idoneo;
-la disponibilità di un reddito sufficiente;
-la copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne;
-la richiesta del nulla osta per il ricongiungimento;
-il certificato di matrimonio se il ricongiungimento riguarda il coniuge.
La coesione familiare con un cittadino straniero avviene invece quando il richiedente si trova in Italia ad altro titolo. Per la coesione familiare sono richiesti i medesimi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare ovvero un rapporto di parentela, un reddito e un alloggio, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia, documenti attestanti il legame di parentela, documenti che devono essere tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare nel proprio paese di provenienza.
Dal punto di vista psicologico l’immigrato si trova a dover affrontare il complesso distacco dal proprio Paese di origine, la separazione da familiari, amici e a dover gestire il proprio inserimento in una nuova dimensione sociale e culturale. Inoltre ha spesso alle spalle esperienze altamente traumatiche legate al proprio viaggio in Italia, a violenze subite o assistite nel proprio Paese che necessitano di essere elaborate. Per quanto riguarda i minori, anch’essi possono aver bisogno di essere aiutati e accompagnati nel gestire la separazione dalla loro terra di provenienza al fine di integrarsi adeguatamente nel nuovo contesto ambientale, scolastico e relazionale.
Diritto & Psiche, attraverso il suo approccio multidisciplinare, è in grado di assistere lo straniero sia attraverso una consulenza legale (nel presentare istanza di ricongiungimento o coesione familiare e nel gestire i contatti diretti con le strutture di riferimento) sia interventi di tipo psicologico (sostegno psicologico, psicoterapia, EMDR), prevedendo, qualora necessario, un eventuale invio alle strutture sociosanitarie del territorio più adeguate.